L’imposta di registro è un’imposta che tassa la ricchezza espressa nell’atto.
Per quanto concerne i decreti ingiuntivi, l’imposta è fissa sui rapporti soggetti ad Iva (fatture), a prescindere dall’importo capitale, e viene calcolata come di seguito:
• € 400,00 per l’ingiunzione
• 3% sugli interessi moratori (non richiesti se inferiori ai 10 €).
Per i decreti ingiuntivi emessi sulla base di un rapporto non soggetto ad Iva (su riconoscimento di debito e non su fatture):
• l’imposta di registro non è fissa ma al 3%
I decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace, non superiori ad € 1.033,00, sono esenti da imposta di registro.
Una volta liquidata, l’imposta di registro deve essere pagata, tramite modello F23, all’Agenzia delle Entrate; l’importo esatto e le tempistiche con cui perviene l’avviso per il pagamento non sono preventivamente quantificabili. Si segnala che, attualmente, l’Agenzia delle Entrate di Mantova ha un ritardo di circa due anni sulla liquidazione degli importi: peraltro questo, ovviamente, non riverbera effetti negativi, quali maggiorazioni per sanzioni od interessi, essendo il ritardo imputabile esclusivamente all’Agenzia.
Il costo dell’imposta di registro, come specificato nel contratto e/o tariffario Ares, non essendo, come detto, esattamente preventivabile, non è compreso nel canone iniziale.
E’ possibile verificare autonomamente lo stato di liquidazione degli atti dal sito dell’Agenzia delle Entrate al link sottoindicato:
https://www1.agenziaentrate.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0.
I dati richiesti per accedere al provvedimento sono:
– Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la registrazione;
– Anno del provvedimento;
– Ente emittente;
– Tipo e numero del provvedimento.
In mancanza di visualizzazione della liquidazione, l’Agenzia delle Entrate notifica alle parti un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta richiedendone il pagamento entro 60 giorni.
Evidenziamo che l’imposta di registro, nella misura fissa di € 400,00, viene inserita come voce di spesa nell’atto di precetto: pertanto, nel caso in cui la parte debitrice paghi la somma precettata, essa rimborsa anche la spesa di registrazione.