Il problema dei rimborsi era sorto con la possibilità concessa dall’articolo 64 della legge 338/2000 ai proprietari di fabbricati di categoria D (capannoni industriali) di autodeterminare la rendita catastale. Questa procedura aveva prodotto un abbassamento della base imponibile ed alleggerito di conseguenza le entrate Ici per gli Enti Locali, per cui la norma aveva anche previsto un rimborso ai Comuni. Per essere titolati a detto rimborso, però, la perdita di gettito doveva essere superiore al 5 per mille della spesa corrente e a 1.549,37 euro.
Successivamente, nel 2009, il Ministero dell’Economia aveva imposto unilateralmente una regola che prevedeva che il calcolo dei parametri per accedere al rimborso non doveva più essere basato su tutti gli immobili interessati dalla revisione della base imponibile, ma solo su quelli passati al nuovo valore nel corso dell’ultimo anno.
Questa norma restrittiva aveva – di fatto – determinato l’uscita dei Comuni, che avevano perso entrate per le revisioni catastali degli anni precedenti, dalla macchina di rimborsi.
A fronte delle nuove regole del gioco imposte dal Ministero nel 2009, i Sindaci hanno ingaggiato un braccio di ferro con lo Stato e la vittoria del Comune di Torino rappresenta un passo importante in un elenco di 650 Enti Locali che hanno bussato alle porte dei tribunali e sono oggi in attesa di conoscere le decisioni definitive nel merito della questione.