La Legge di Stabilità 2016 anticipa i termini di recupero dell’Iva da parte del creditore nel caso di procedure concorsuali – fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo – o in presenza di accordi di ristrutturazione del debito e definisce in modo più puntuale – rispetto al passato – il momento di emissione della nota di variazione nel caso di procedure individuali infruttuose.
Si evidenzia che le nuove regole saranno operative per le procedure concorsuali avviate a partire dal 1° gennaio 2017. Per le procedure individuali infruttuose la definizione del momento da cui decorre la possibilità di emettere la nota di variazione Iva è immediata e decorre con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.
Sulla base di quanto stabilito dalla nuova norma la nota di variazione in diminuzione per le procedure individuali infruttuose può essere emessa:
- nel caso di pignoramento presso terzi qualora dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo non vi sono beni o crediti da pignorare
- nel caso di pignoramento di beni mobili qualora dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero la impossibilità di accesso al domicilio del debitore, ovvero la irreperibilità del debitore
- nel caso in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità
Per quanto attiene alle procedure concorsuali, nel caso di concordato preventivo, ad esempio, mentre la normativa vigente stabiliva che l’emissione della nota di variazione in diminuzione potesse essere effettuata solo con la chiusura del concordato (circolare 77/E/2000), la nuova norma – applicabile come sopra specificato dalle procedure successive al 31 dicembre 2016 – stabilisce, invece, che la nota di variazione possa essere emessa dal decreto di ammissione alla procedura; per il fallimento, la nota potrà essere emessa dalla data della sentenza dichiarativa.
Alla luce di questa novità il servizio di recupero crediti giudiziale Ares diventa strumento di fondamentale importanza anche per il “recupero” dell’Iva.
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