Opposizione all’esecuzione: se il creditore agisce in malafede è fondata

Il Tribunale di Napoli si è da poco espresso in merito a una richiesta di sospensione di un processo esecutivo fondata sul fumus boni iuris nei confronti di Telecom in quanto il creditore ha agito in malafede violando gli articoli 1175 de codice civile e 92 c.1 c.p.c.
La procedura esecutiva è stata stoppata poiché il creditore ha erroneamente agito per lucrare le spese di procedura.

L’opposizione all’esecuzione richiesta da Telecom verso un suo creditore munito di titolo esecutivo notificato, in uno ad atto di precetto, in data 02/10/2013 era stato seguito da un atto di pignoramento eseguito in data 06/11/2013 nonostante che Telecom, con nota del 09/10/2013, avesse comunicato al creditore che era stata avviata la procedura di pagamento della somma portata dai titoli notificati pari ad € 236,40, perfezionatasi con la consegna di un assegno di pari importo datato 08/11/2013.

Il Tribunale di Napoli con questo pronunciamento ricorda al creditore che, ai sensi dell’articolo 1206 c.c., deve compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere spontaneamente a pagare la somma dovuta.

Il Fumus Boni Iuris

Il Fumus Boni Iuris si ha quando un giudice si pronuncia sull’effettiva esistenza di un diritto vantato. Nel caso di una controversia, il giudice dovrà valutare se ci siano le condizioni per l’esistenza reale del diritto a richiedere un credito.

Ares, il recupero del credito più sicuro

Questo pronunciamento dimostra una volta ancora come il percorso che parte dalla richiesta di un credito alla sua eventuale riscossione deve essere sempre valutato in maniera completa e il più possibile professionale.
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